Lo Statuto

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. è costituita con sede in via Puccini 86, Ponte Felcino (PG) l’Associazione di Volontariato denominata “Il Ponte d’Incontro 3.0” in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2. L’Associazione “Il Ponte d’Incontro 3.0”, più avanti chiamata per brevità “Associazione” si ispira ai principi di democrazia, partecipazione e sussidiarietà, non ha scopo di lucro e persegue, nell’ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3.  L’associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

Ispirare la propria azione ai valori della pace, dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà, dell’antirazzismo, della partecipazione e dell’inclusione affinché nessuno, per qualsiasi motivo, si senta escluso.

Indirizzare, accompagnare e formare tutti coloro che, partecipando attivamente alla vita associativa, intendono portare il loro contributo per il perseguimento delle finalità e decidono di mettersi in gioco per crescere e realizzarsi attraverso esperienze di solidarietà e condivisione. A tal fine l’associazione s’impegna affinché l’esperienze di ciascuno servano come pungolo all’altro per superare ogni motivo di divisione e si realizzi un ponte d’incontro tra le persone.

Promuovere attività culturali, formative e informative, ricreative e sportive,  per accrescere la qualità delle relazioni sociali e la reciproca conoscenza tra le persone, anche di diverse nazionalità presenti nel territorio, avendo riguardo alle rispettive identità culturali e religiose, e favorire così la conoscenza e il sostegno reciproco.

In particolare, promuovere e realizzare assistenza e integrazione verso i migranti, rifugiati e richiedenti asilo anche attraverso la collaborazione con le strutture di accoglienza presenti sul territorio e il coinvolgimento, anche nella vita associativa, delle famiglie straniere residenti nel territorio.

In considerazione delle proprie finalità, promuovere il coinvolgimento delle giovani generazioni affinché possano condividere, sperimentare e fare propri i valori della solidarietà, del confronto aperto e del rispetto delle diversità.

Impegnarsi, insieme alle realtà associative esistenti nel territorio, affinché il nostro territorio sia sempre quella culla di civiltà, socialità, integrazione, armonia e pace che l’ha contraddistinta per decenni.

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

Organizzazione  nel corso dell’anno di eventi, seminari, convegni, manifestazioni a carattere sportivo, ludico e ricreativo, corsi d’istruzione, concorsi rivolti a tutti, associati e non, alle realtà civili e religiose e alle istituzioni scolastiche della comunità locale.

programmazione e gestione di attività culturali, editoriali, di stampe periodiche e non, nell’intento di realizzare opere e strumenti, anche informatici, di divulgazione e di conoscenza.

di effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento delle finalità  di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro, anche di diversa nazionalità, che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

Art. 7.  La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso  all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci  hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

a)  per morte;
b)  per morosità nel pagamento della quota associativa;
c)  dietro presentazione di dimissioni scritte;
d)  per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per  fare ricorso all’Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione, compresi i bilanci e l’utilizzo dei fondi.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell’Associazione:

a.  l’Assemblea dei soci;
b.  il Consiglio Direttivo;
c.  il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo  rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca o dal Vice in caso di assenza: almeno una volta all’anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, ovvero, entro trenta giorni dalla richiesta scritta motivata di almeno un terzo degli associati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o tramite posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno quindici giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della prima e della seconda convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati,in regola con il pagamento della quota di partecipazione annuale, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre  in seconda convocazione è valida la deliberazione presa  qualunque sia il numero degli presenti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei Consiglieri determinandone previamente il numero;
  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo  per il funzionamento dell’Associazione;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo spostamento della sede, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti in proprio o per delega.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, assumendo come criterio la parità di genere, da tre a undici membri eletti dall’Assemblea; esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene  la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente, vale doppio. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti  le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo costituisce l’organo ordinario per la programmazione e il coordinamento di quanto viene intrapreso per la realizzazione delle finalità associative secondo quanto previsto dallo statuto e quanto deliberato, in conformità ad esso, dall’Assemblea.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente;
  • nomina l’Economo e il Segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all’Assemblea  per  l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il  Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

L’Economo o Tesoriere

Art. 24. L’Economo o tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati, all’Economo è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso  e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.  Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile dell’archivio dell’associazione nonché della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e)  entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
f)  ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c)  donazioni, lasciti o successioni;
d)  altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. L’associazione ha durata illimitata, lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative  in materia.